(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 30 luglio 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 19, lettera a), della legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15 e' sostituito dal seguente: a) una quota non inferiore al sessanta per cento dei fondi ad essi assegnati dalla Regione, ai sensi della legge regionale 27 agosto 1982, n. 69, per il finanziamento delle funzioni socio assistenziali gia' di competenza regionale e di enti di assistenza nazionale ed interregionali soppressi. La spesa relativa per il 1996 trova copertura finanziaria nello stanziamento iscritto al capitolo 71521 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio finanziario. Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali i cui stanziamenti saranno determinati dalle annuali leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 81/1977. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 29 giugno 1996 FALCONIO